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TERMINI & CONDIZIONI

Condizioni Generali di Contratto

Le condizioni generali di contratto F.lli Colò fanno parte del contratto di spedizione di F.lli Colò e contengono i termini e le condizioni generali in base ai quali F.lli Colò intraprende ogni incarico affidatole. F.lli Colò S.p.A. è una Casa di spedizioni internazionali, con sede in Piazza Attias 21/C, 57125 Livorno, Italia. Nel mondo, il network di uffici F.lli Colò e uffici di corrispondenti sono collegati tra di loro con appositi contratti.

Sommario

Definizioni

  1. Condizioni generali regolanti l’esecuzione del mandato di spedizione. Ambito di applicazione
  2. Limiti di assunzione degli incarichi
  3. Obbligazioni e responsabilità di F.lli Colò
  4. Assicurazione
  5. Validità dei prezzi e delle condizioni
  6. Ispezione della merce
  7. Merci pericolose
  8. Obbligazioni e responsabilità del Mandante
  9. Operazioni doganali
  10. Deposito
  11. Rinuncia al mandato
  12. Termini di pagamento
  13. Impossibilità di esecuzione del mandato di spedizione
  14. Diritto di ritenzione
  15. Limitazione di responsabilità
  16. Legge applicabile
  17. Condizioni generali di trasporto. Applicabilità.
  18. Forma convenzionale
  19. Responsabilità di F.lli Colò per perdita o avaria alle merci trasportate o per ritardi
  20. Trasporto terrestre
  21. Trasporto aereo
  22. Trasporto marittimo
  23. Trasporto ferroviario
  24. Trasporto multimodale o misto
  25. Decadenza
  26. Non Rinunzia
  27. Giurisdizione e competenza
  28. Informativa 

Definizioni

Nelle Condizioni Generali di contratto di F.lli Colò i seguenti termini hanno il significato specificato:

  1. a) “la Società”, “F.lli Colò” , “Spedizioniere” o “Spedizioniere Vettore ” indicano F.lli Colò Spa.
  2. b) Spedizioniere: colui il quale ai sensi dell’art 1737 c.c. conclude in nome e per conto del Mandante un contratto di trasporto e compie le operazioni accessorie.
  3. c) Mandante: il soggetto che conferisce il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto.
  4. d) Mittente: il soggetto che risulta Mittente o caricatore nell’ambito del contratto di trasporto stipulato dallo Spedizioniere a nome e per conto del Mandante ma nell’interesse del Mittente stesso.
  5. e) Vettore: il soggetto che esegue materialmente o assume l’esecuzione del trasporto.

1. Condizioni generali regolanti l'esecuzione del mandato di spedizione. Ambito applicazione

1.1. Le presenti condizioni generali di trasporto si propongono di informare dettagliatamente su tutte le norme che regolano i servizi F.lli Colò. Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dalle presenti condizioni, valgono le “Condizioni Generali” previste dalla Federazione Nazionale Corrieri e Case di Spedizione per i servizi nazionali di trasporto merci e collettame depositate presso le C.C.I.A.A. il 12/06/1992, e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale n.66 del 10/03/1975, comprese le successive modifiche, di cui il Mandante e il Mittente si dichiarano a conoscenza.

1.2. Il Mandante accetta espressamente, sia qualora agisca per proprio conto, sia qualora agisca per altri nella stipulazione del contratto di spedizione e/o di trasporto, che le presenti Condizioni Generali hanno e trovano piena ed incondizionata applicazione a tutti i rapporti contrattuali con lo Spedizioniere, nonché a tutte le azioni e reclami, anche di natura extracontrattuale, nei confronti di quest’ultimo.

1.3. Con la conclusione di un qualunque tipo di accordo con F.lli Colò che coinvolga il trasporto di beni, il Mittente dichiara di essere concorde con quanto segue:

  • il contratto è un contratto di trasporto di beni via terra laddove il trasporto della spedizione avvenga di fatto via terra;
  • il contratto è un contratto di trasporto via aerea laddove il trasporto della spedizione avvenga di fatto via aerea;
  • il contratto è un contratto di trasporto via mare laddove il trasporto della spedizione avvenga di fatto via mare.

Salvo diverso esplicito accordo, sarà applicabile l’ultimo testo delle Condizioni Generali F.lli Colò, disponibile sul sito internet www.dbgroup.net e in caso di traduzione in lingue diverse del seguente documento il testo italiano sarà considerato come decisivo e prevalente rispetto a qualsiasi altra traduzione. Il Mandante e il Mittente sono tenuti a prendere preventiva conoscenza delle presenti Condizioni Generali. Esse hanno pieno ed incondizionato valore tra le parti contraenti ove non siano da queste esplicitamente derogate per iscritto.

2. Limiti di assunzione degli incarichi

Gli incarichi si intendono assunti da F.lli Colò alle condizioni, regolamenti e norme applicate dalle Compagnie di Navigazione, marittime ed aeree, vettori terrestri, ferroviari, fluviali, multimodali e/o di altra natura in genere, aziende ed enti portuali o di deposito o altre imprese, sia italiani che esteri, i cui servizi devono essere richiesti da F.lli Colò per conto del proprio Mandante ed in forza del mandato ricevuto. Salvo disposizioni contrarie del Mandante, lo Spedizioniere dispone della libera scelta delle vie e dei mezzi da mettere in opera, dei modi di trasporto da utilizzare, degli itinerari, dei dispositivi tecnici da adottare, per assicurare l’esecuzione del contratto. La responsabilità dello Spedizioniere che agisce comunque ai sensi dell’art. 1737 Cod. Civ. nei confronti del Mandante non può inoltre essere superiore a quella dei suoi agenti o corrispondenti esteri e ciò in base alle leggi, disposizioni, regolamenti e consuetudini vigenti nel paese dei suddetti agenti o corrispondenti esteri.

3. Obbligazioni e responsabilità di F.lli Colò

3.1. F.lli Colò si impegna ad eseguire il mandato affidatole con la diligenza del buon padre famiglia.

3.2. F.lli Colò ha facoltà di effettuare la spedizione della merce, raggruppandola con altra, salvo ordine scritto contrario da parte del Mandante.

3.3. F.lli Colò non assume alcuna responsabilità per l’esatta interpretazione delle istruzioni trasmesse verbalmente o telefonicamente dal Mandante che non siano state confermate per iscritto.

3.4. F.lli Colò ha facoltà di sostituire altri a sé nell’esecuzione del mandato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1717 cod. civ.

3.5. F.lli Colò non può essere tenuta in alcun modo a rispondere dell’operato dei vettori, come pure dei depositari, degli imballatori, degli spedizionieri, assicuratori e/o delle banche, le cui prestazioni abbia richiesto nell’adempimento del proprio mandato. F.lli Colò è esclusivamente responsabile per colpa commessa nella loro scelta ovvero nella trasmissione delle istruzioni ai medesimi.

3.6. F.lli Colò non è tenuta a verificare se i vettori e/o gli altri soggetti indicati al punto che precede e/o i mezzi dagli stessi impiegati siano muniti di adeguata copertura assicurativa ovvero se gli stessi siano o meno certificati.

3.7. Il Mandante è tenuto a far pervenire allo Spedizioniere in tempo utile i documenti necessari per la presa in consegna e la spedizione della merce, unitamente alle istruzioni relative. In difetto di istruzioni adeguate o attuabili circa l’espletamento dell’incarico lo Spedizioniere può operare secondo il proprio discernimento nell’interesse del Mandante. Quando il Mandante, anziché impartire allo Spedizioniere precise istruzioni, si limita ad inviare copia della lettera di credito, lo Spedizioniere opera in conformità alle condizioni espresse nella lettera di credito, senza per altro assumere responsabilità per l’interpretazione della stessa. Il Mandante è responsabile di tutte le conseguenze che potrebbero verificarsi in seguito all’invio di documenti e/o istruzioni errati, non chiari, insufficienti, non forniti o forniti tardivamente.

3.8. F.lli Colò non è obbligata a controllare né a richiamare l’attenzione del Mandante sull’esistenza di impedimenti di legge o di autorità riguardanti la spedizione quali, a titolo puramente esemplificativo, limitazioni di importazione, di esportazione o di transito.

3.9. F.lli Colò non è tenuta a verificare integrità ed adeguatezza degli imballi delle merci affidatele per la spedizione/trasporto e non risponde dei danni di qualsiasi natura sofferti da merci non imballate o insufficientemente od inadeguatamente imballate.

3.10. F.lli Colò non garantisce il rispetto di termini di consegna, e pertanto non può essere tenuta in nessun caso responsabile per ritardi nel prelievo e trasporto e/o consegna di qualsiasi spedizione indipendentemente dalla causa di tali ritardi o da richieste del Mandante per particolari termini di resa anche se risultanti dai documenti di spedizione.

3.11. F.lli Colò non garantisce termini di resa ovvero determinati ordini di precedenza nell’esecuzione della spedizione anche se detti termini e/o ordini di precedenza sono menzionati nei documenti di spedizione, né l’accuratezza delle indicazioni ricevute dai vettori circa le date di carico, scarico o consegna delle merci, come pure di quelle di arrivo a destino dei mezzi di trasporto.

3.12. F.lli Colò non è tenuta a fare la dichiarazione “d’interesse alla riconsegna” di cui all’art. 22 della Convenzione di Varsavia 12-X-29 (e/o dell’art. 46 COTIF-CIM) né a dichiarare il valore della merce al vettore (vuoi ai sensi degli artt. 26 CMR, 4.5 lett. a) Conv. Bruxelles, 423 e 952 cod. nav. vuoi ai sensi di qualsivoglia altra normativa nazionale o convenzione internazionale), a meno che ciò non le venga espressamente richiesto per iscritto dal Mandante e non sia stato pagato il relativo sovrapprezzo.

4. Assicurazione

F.lli Colò non è tenuta ad assicurare la merce affidatale per la spedizione a meno che il Mandante non lo richieda espressamente e per iscritto e F.lli Colò accetti il relativo incarico. Le spese della predetta copertura verranno in tal caso specificate nella quotazione dello Spedizioniere.

Nell’ipotesi in cui il Mandante lo richieda con le modalità su indicate, F.lli Colò stipulerà l’assicurazione alle condizioni generali e particolari delle polizze emesse dalle Compagnie di Assicurazione dalla stessa prescelte. In mancanza di istruzioni espresse da parte del Mandante l’eventuale copertura, sempre se richiesta, verrà stipulata solo per i rischi ordinari. In nessun caso lo Spedizioniere potrà essere considerato come assicuratore o coassicuratore.

Ove l’assicurazione venisse accesa dal Mittente o dal destinatario, il Mandante si impegna a far si che nelle condizioni di assicurazione sia escluso il diritto di rivalsa dell’assicuratore nei confronti di F.lli Colò.

Lo Spedizioniere non ha l’obbligo di agire per conseguire l’indennizzo assicurativo, interrompere termini di prescrizione, curare lo svolgimento dell’attività peritale, salvo incarico in tal senso da parte del Mandante a fronte di corrispettivo da pattuirsi ad hoc.

Nel caso in cui il Mandante abbia chiesto la copertura danni per conto, e F.lli Colò accetti di gestire, a nome e per conto del mandante, il danno con i propri assicuratori, sarà obbligo del Mandante cedere per iscritto a F.lli Colò tutti i suoi diritti di agire nei confronti dell’assicuratore per il rimborso del danno.

5. Validità dei prezzi e delle condizioni

5.1. I prezzi e le condizioni offerte dallo Spedizioniere sono validi solo se accettati dal Mandante per l’esecuzione immediata del relativo mandato, salvo, tuttavia, eventuali variazioni sopravvenute nelle condizioni e tariffe delle imprese, vettori ed enti i cui servizi devono essere utilizzati dallo Spedizioniere nell’interesse del proprio Mandante, nonché del costo della mano d’opera o del corso dei cambi.

Lo Spedizioniere non è tenuto a segnalare le sopravvenute variazioni in corso della spedizione. I premi, gli abbuoni, le senserie, le commissioni sui noli e simili ottenuti dallo Spedizioniere sulle tariffe dei vettori sono di esclusiva Spettanza dello Spedizioniere stesso.

Qualora non sia stato diversamente convenuto, le quotazioni si intendono vincolanti solo per merci di volume, dimensioni, peso e qualità normali, in relazione alla modalità di trasporto prevista.

5.2. L’incarico di svicolare merci in arrivo autorizza, ma non obbliga, lo Spedizioniere ad anticipare i noli gravanti sulla merce, rivalse ed assegni del Mittente, dazi doganali ed altre spese. Lo Spedizioniere non può essere ritenuto responsabile dall’avente diritto per spese di sosta, danni, ecc.. derivanti dal mancato anticipo di noli e altre spese.

5.3. Qualora per effetto delle pattuizioni esistenti F.lli Colò provveda ad anticipare noli, corrispettivi del trasporto, noleggio dei contenitori, dazi e spese ed altre somme, a qualunque titolo, il Mandante e/o il Mittente sono tenuti al versamento del corrispettivo dovuto per tale anticipo, agli interessi per eventuali ritardi e le eventuali perdite per variazioni nel rapporto di cambio tra valute. Il Mandante e/o il Mittente sono tenuti a tenere indenne integralmente F.lli Colò da richieste di pagamento per noli, dazi, imposte, contribuzioni di avaria, multe o altre somme a qualunque titolo richieste. Qualora le somme ed i corrispettivi dovuti a F.lli Colò siano posti a carico del destinatario o di terzi, il Mandante e/o il Mittente restano tenuti all’immediato pagamento delle stesse qualora per qualunque ragione F.lli Colò non riceva il tempestivo e spontaneo pagamento delle somme dovutegli. Salvo diversa pattuizione, nessuna somma dovuta allo Spedizioniere potrà essere compensata con altre somme reclamate dal Mittente e/o Mandante, a qualunque titolo.

5.4. Il destinatario di tale offerta si impegna a non divulgare le condizioni tariffarie concesse (peraltro non cedibili a terze parti) e sarà responsabile di ogni danno perdita  economica la F.lli Colò dovesse subire a causa di tale violazione

5.5. Resta inteso che l’offerta formulata sarà valida solo per il destinatario della medesima e per la categoria merceologica richiesta in fase di trattativa. In caso di discrepanze F.lli Colò sarà autorizzata ad applicare la maggior tariffa dovuta.

6. Ispezione della merce

F.lli Colò ha la facoltà e non l’obbligo, di ispezionare le merci affidatele in qualsiasi momento.

7. Merci pericolose

7.1. F.lli Colò non prenderà in consegna per la spedizione merci pericolose che possano arrecare pregiudizio a persone, animali o cose. Merci che ad esclusiva discrezione di F.lli Colò siano ritenute pericolose, incluse, ma non limitatamente a, quelle specificate:

  • nelle istruzioni tecniche dell’International Civil Aviation Organisation (ICAO),
  • nella regolamentazione sulle merci pericolose dell’International Air Transport Association (IATA),
  • nel codice dell’International Maritime Dangerous Goods (IMGD),
  • nell’Accordo Europeo concernente il trasporto Internazionale di merce pericolosa su strada (ADR),
  • in ogni altra normativa nazionale od internazionale applicabile al trasporto ed all’espletamento di servizi diversi inerenti merci pericolose.

7.2. F.lli Colò non prenderà in consegna per la spedizione merci che siano soggette a rapido deterioramento o decomposizione nonché valori, monete, beni preziosi, opere d’arte, salvo preventivo accordo scritto, nel quale, ad ogni modo, il Mandante manleverà F.lli Colò da ogni forma di responsabilità.

Qualora tali merci vengano affidate a F.lli Colò senza gli accordi di cui sopra ovvero senza suo previo assenso ovvero sulla base di indicazioni errate, incomplete o non veritiere in relazione alla natura o al valore della merce, F.lli Colò avrà il diritto di respingerle ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di venderle od anche di procedere alla loro distruzione ed il Mandante e/o Mittente sarà tenuto a rispondere di tutte le conseguenze dannose ed a sopportare tutte le spese che possano derivarne a vario titolo.

Lo Spedizioniere potrà chiedere corrispettivi calcolati su base forfetaria ai sensi dell’articolo 1740 c.c.

7.3 Articoli proibiti o non accettati senza preventiva autorizzazione:

  1. Piante ed animali vivi o morti;
  2. Titoli, titoli di credito e certificati negoziabili (polizze di carico);
  3. Valuta (cartamoneta, monete, carte di credito e travellers cheques);
  4. Altri valori negoziabili e non;
  5. Materiale che possa definirsi pornografico o scabroso;
  6. Materiale d’armamento, armi da fuoco ed armi bianche;
  7. Software contenente informazioni di elevato valore;
  8. Rifiuti;
  9. Materiale politico;
  10. Materiali pericolosi;
  11. Prodotti alimentari e farmaceutici;
  12. Sostanze stupefacenti o psicotrope;
  13. Sigarette ed alcolici;
  14. Oggetti d’arte;
  15. Pezzi d’antiquariato;
  16. Metalli (oro ed argento in qualsiasi forma) e pietre preziose;
  17. Merci voluminose, a discrezione dello Spedizioniere;
  18. Documenti, offerte per partecipazioni a gare pubbliche o private, carte valori, buoni pasto e buoni carburante, ecc..
  19. Oggetti fragili, quali vetro, bottiglie, ecc..
  20. Modelli architettonici;
  21. Merci soggette ad accisa doganale;
  22. Tessuti biologici e pezzi anatomici;
  23. Orologi.

Il Mittente prende atto e riconosce che il trasporto di tali beni è soggetto a normative specifiche di settore. L’affidamento dovrà pertanto avvenire ai sensi di legge ed in conformità ad eventuali disposizioni operative predisposte da F.lli Colò. Queste indicazioni possono variare in qualsiasi momento. Inoltre, le disposizioni e restrizioni possono essere differenti da una nazione all’altra.

Resta inteso che l’affidamento di tali merci a F.lli Colò senza preventiva informazione farà decadere il Mandante da ogni risarcimento di qualsiasi genere e natura per danni e/o mancate consegne relative alla merce trasportata.

8. Obbligazioni e responsabilità del mandante

8.1. Il Mandante deve descrivere correttamente ed accuratamente in tutti i documenti di trasporto la natura della merce specificando il numero, la quantità, la qualità ed il contenuto dei colli, il loro peso lordo, le dimensioni ed ogni altra notizia utile per l’esecuzione del mandato.

8.1.1 Il Mandante dichiara aver preso atto delle merci o beni che lo Spedizioniere ha dichiarato non accettabili per il trasporto, e che le stesse non sono state incluse nella spedizione.

8.2. Il Mandante deve consegnare a F.lli Colò merci imballate e contrassegnate in maniera adeguata e comunque secondo gli usi commerciali. In particolare il Mandante è tenuto a contrassegnare la merce con etichette idonee che consentano l’agevole ed inequivocabile individuazione della natura e caratteristiche della merce e delle relative necessità in fase di trasporto.

8.3. Il Mandante sarà responsabile di tutte le conseguenze dannose derivanti dalla omissione, inesattezza od imprecisione delle indicazioni che precedono come pure della mancanza, insufficienza od inadeguatezza dell’imballaggio o della mancata segnalazione sui colli delle cautele necessarie per il loro maneggio e sollevamento e dichiara espressamente di manlevare e tenere lo Spedizioniere indenne da ogni danno, reclamo o spesa di qualsivoglia natura che possa derivare dalla violazione delle garanzie sopra indicate.

9. Operazioni doganali

9.1. Il Mandante è tenuto a far pervenire a F.lli Colò, in tempo utile, istruzioni chiare e precise in ordine al trasporto nonché i documenti necessari per la presa in consegna e la spedizione della merce. In difetto di istruzioni ovvero in caso di istruzioni oscure e/o inattuabili, F.lli Colò opererà secondo il proprio discernimento, secondo il miglior interesse del Mandante. II Mandante è tenuto, salvo diverso accordo scritto, ad anticipare a F.lli Colò i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che, a tal fine, F.lli Colò ha assunto e/o dovrà assumere a proprio nome e per conto del Mandante. Nel caso in cui F.lli Colò anticipi i fondi necessari ovvero le somme richieste non le pervengano tempestivamente, a quest’ultima saranno dovute, oltre alle normali competenze, alla commissione per anticipo fondi ed agli interessi in misura pari al 5%, anche le eventuali perdite sui cambi.

9.2. Qualora il mandato per lo svolgimento delle operazioni doganali venga affidato a F.lli Colò il Mandante e/o il Mittente devono garantire che la documentazione che accompagna la merce è autentica, completa e priva di irregolarità e che la merce corrisponde rigorosamente alla tipologia descritta, è conforme alle normative vigenti, è di libera esportazione/importazione ed è in regola con la marcatura.

Il Mandante e/o il Mittente sono inoltre tenuti a fornire in tempo utile tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della merce e tutti i documenti necessari per dar corso alle operazioni doganali.

Inoltre il Mandante e/o il Mittente autorizzano lo Spedizioniere alla gestione di tutti i dati della spedizione, eventualmente anche di quei dati che potrebbero avere natura di c.d. dato sensibile, al fine di consentire allo Spedizioniere il disbrigo di tutte le pratiche, a carattere amministrativo e/o operativo, che si rendesse necessario adempiere a livello telematico al fine di garantire alla spedizione la migliore assistenza.

9.3. Nel caso non venga fornita la voce doganale esatta, F.lli Colò o i suoi incaricati o preposti, potranno procedere ad effettuare la dichiarazione doganale sulla base dei dati e dei documenti forniti, ed il Mandante dichiara di e si impegna a manlevare e tenere indenne la F.lli Colò, i suoi incaricati e preposti, da qualsivoglia contestazione dovesse essere formulata dagli uffici di controllo o da qualsivoglia altro ufficio competente.

9.4. Con l’affidamento della spedizione il Mittente costituisce F.lli Colò come agente unicamente al fine di procedere allo sdoganamento ed all’ingresso delle merci attraverso le dogane e, pertanto, certifica che F.lli Colò è il destinatario al fine di designare un intermediario doganale che adempia le operazioni doganali e di ingresso qualora F.lli Colò decidesse di sub appaltare tale attività. Laddove qualche autorità doganale richiedesse della documentazione aggiuntiva al fine di confermare la dichiarazione di import/export o lo stato di sdoganamento, sarà onere del Mittente fornire la documentazione richiesta a sue spese.

9.5. Qualsiasi diritto doganale, tassa (compresa ma non limitatamente all’IVA laddove applicabile), penale, importi di magazzinaggio od altre spese nelle quali F.lli Colò dovesse o potesse incorrere a causa delle azioni doganali o di altre autorità governative od a causa di una mancanza del Mittente e/o del destinatario nel fornire idonea documentazione e/o nell’ottenere la licenza od il permesso richiesto, sarà addebitato a Mittente o al destinatario della spedizione. Qualora F.lli Colò decidesse di effettuare tale addebito nei confronti del destinatario e quest’ultimo rifiutasse il pagamento dell’importo, il Mittente accetta di corrispondere detta somma unitamente a quanto dovuto a F.lli Colò per l’attività svolta, così come anche ogni costo extra nel quale F.lli Colò possa incorrere. Su richiesta di F.lli Colò il Mittente si obbliga a fornire un’appropriata garanzia per ognuno dei diritti, tasse, penali, importi di magazzino od ogni altra spesa prevista.

10. Deposito

L’eventuale deposito della merce affidata a F.lli Colò per la spedizione viene effettuato, a scelta della Società, nei propri locali o in quelli di terzi (pubblici o privati).

10.1. Se F.lli Colò deposita la merce in un deposito di terzi nei rapporti tra la stessa ed il Mandante saranno applicate le stesse condizioni (ivi inclusi eventuali limitazioni di responsabilità) vigenti tra F.lli Colò ed il terzo depositario.

10.2. Qualora F.lli Colò depositi la merce presso i propri magazzini resta inteso che la stessa non sarà tenuta ad adottare speciali precauzioni per la sorveglianza dei magazzini medesimi.

10.3. F.lli Colò può concedere in uso esclusivo locali di deposito separati, da adibirsi allo stoccaggio di una determinata merce. Il corrispettivo per la concessione dei locali suddetti è convenuto di volta in volta in relazione alla durata della concessione stessa.

10.4. Nel caso in cui merci vengano affidate dal Mandante a F.lli Colò perché vengano depositate per lunga permanenza a magazzino (tale da intendersi quella superiore a gg. 60) fermo restando quanto sopra stabilito, resta inteso che F.lli Colò potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto di deposito con un preavviso di 15 giorni a mezzo lettera raccomandata all’indirizzo del Mandante. II recesso potrà avvenire senza preavviso qualora le merci depositate possano recare pregiudizio alle altre merci, a persone o cose. In entrambi i casi, resta inteso che il Mandante dovrà rimborsare a F.lli Colò tutte le spese da quest’ultima sostenute fino al giorno dell’uscita della merce dai propri magazzini.

10.5. Qualunque verifica, lavorazione, prelievo di campioni o manipolazione di merce da eseguirsi durante la permanenza a magazzino dovrà essere previamente concordata ed eseguita da incaricati della F.lli Colò oppure, ove nulla osti, da personale del Mandante sempre con l’assistenza ed alla presenza di un rappresentante di F.lli Colò.

10.6. F.lli Colò qualora abbia fondato motivo di dubitare che i suoi diritti non siano coperti dal valore delle merci è autorizzata a fissare al Mandante un termine entro il quale questi deve provvedere alla copertura delle sue spettanze. Ove il Mandante a ciò non provveda, F.lli Colò avrà diritto di vendere la merce e di valersi sul ricavato ovvero di procedere alla distruzione della stessa a spese del mandante, senza ricorrere all’Autorità Giudiziaria.

10.7. La responsabilità di F.lli Colò, quale depositaria, sarà limitata alle sole ipotesi di colpa grave e/o dolo della stessa e dei suoi dipendenti o preposti.

10.8. Il Cliente è responsabile dei danni arrecati a F.lli Colò da parte di persone da lui incaricate e dei suoi dipendenti. Chiunque si trovi negli spazi di F.lli Colò o nel luogo dove questa esegue proprie operazioni dovrà attenersi ed agire in stretta conformità con le norme vigenti di sicurezza emanate dalle autorità competenti o da F.lli Colò, per garantire l’ordine e la sicurezza.

11. Rinuncia al mandato

In deroga a quanto previsto dall’art. 1727 cod. civ., F.lli Colò avrà facoltà di rinunciare in qualsiasi momento al mandato conferitole anche ove non ricorra una giusta causa. A F.lli Colò dovranno essere, in ogni caso, rimborsate tutte le spese sostenute fino al momento della rinuncia.

12. Termini di pagamento

Le fatture di F.lli Colò saranno emesse a completamento di ogni singola spedizione e/o servizio. Il pagamento dovrà intendersi con rimessa diretta data fattura a meno che non vengano concordati termini diversi, (eccetto gli anticipi per conto del Mandante e i diritti e dazi che dovranno essere saldati a presentazione della relativa fattura o di documentazione equivalente). Nel caso di contestazioni, la fattura dovrà essere immediatamente rinviata agli uffici di F.lli Colò da parte del Mandante, accompagnata dalle relative eccezioni. Qualora, per qualsiasi causa non dipendente da F.lli Colò, non fossero rispettati i termini di pagamento sopra citati, F.lli Colò applicherà agli importi scaduti il tasso d’interesse risultante dal D. lgs n. 231 del 9/10/2002.

13. Impossibilità di esecuzione del mandato di spedizione

Gli avvenimenti che non siano causati da F.lli Colò e/o dagli incaricati o preposti di questa ultima, ma che impediscano in tutto od in parte alla stessa di assolvere ai suoi obblighi (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo, guerre, terremoti, inondazioni, insurrezioni, o moti popolari, incendi, scioperi e serrate, nonché tutte le cause di forza maggiore e/o gli eventi esonerativi previsti dalle Convenzioni Internazionali) esonereranno F.lli Colò per il periodo della loro durata da responsabilità con riguardo agli incarichi pregiudicati da detti eventi. In tali casi, F.lli Colò avrà facoltà di recedere dal contratto anche se lo stesso sia stato parzialmente eseguito ed analogo diritto spetterà al Mandante. In caso di recesso, resta inteso che il Mandante dovrà rimborsare a F.lli Colò tutte le spese da quest’ultima sostenute (ivi incluse a titolo esemplificativo quelle di trasporto, magazzinaggio, noleggio, giacenza, sosta, assicurazione e/o consegna) anche se necessitate dagli eventi di forza maggiore.

13.1. L’incarico e la responsabilità dello Spedizioniere finiscono, per le merci da consegnare al domicilio del destinatario, con la presentazione delle merci sul veicolo davanti al domicilio del destinatario o davanti ad un luogo di scarico normale che il destinatario avrà indicato in anticipo. Il destinatario si dovrà occupare senza ritardo dello scarico a sue spese, rischio e pericolo. Qualora il destinatario ritardi o rifiuti l’accettazione di merce recapitatagli a domicilio, F.lli Colò ha diritto di gravare sulle merci le maggiori spese per sosta automezzo, per ritorno della merce a magazzino, per il magazzinaggio e la successiva riconsegna a domicilio.

13.2. Salvo istruzioni scritte contrarie, la F.lli Colò potrà far ritornare al Mittente tutte le merci rifiutate dal destinatario o che, per una ragione qualsiasi, non possano essere consegnate. Quanto sopra a rischio/costo e per conto del Mandante. Durante la giacenza per qualunque impedimento alla riconsegna, le merci rimangono in deposito a rischio e pericolo del Mandante senza che lo Spedizioniere sia tenuto alla loro assicurazione. Lo Spedizioniere inoltre non assume responsabilità per mancanze, avarie ecc.., nonché per confische, vendite all’asta, distruzione od altro che potessero verificarsi alla merce e ciò in base alle leggi vigenti nel Paese ove la merce è giacente.

Il Mittente e/o il Mandante sono tenuti a rimborsare e tenere indenne lo Spedizioniere in relazione a qualunque somma o costo dovuti, inclusi quelli per soste dei mezzi di trasporto, ivi compresi container, casse mobili e simili, per il ritorno della merce a magazzino, per il deposito e la successiva riconsegna.

In caso di rifiuto o di irreperibilità del destinatario F.lli Colò, qualora tempestivamente informata della giacenza e legittimata ad intervenire, può adottare le misure necessarie o opportune per la custodia della merce e la sua restituzione, agendo in nome e per conto del Mandante e/o del Mittente, sul quale grava il rischio di eventuali costi e perdite, danneggiamenti o sottrazioni.

14. Diritto di ritenzione

F.lli Colò ha nei confronti del Mandante, del Mittente e di ogni altro soggetto con cui contrae per eventuali suoi crediti, siano essi scaduti o in scadenza, il privilegio ed il diritto di ritenzione sulle merci affidatele. I diritti suddetti potranno essere fatti valere anche nei confronti degli altri aventi diritto alle merci (Mittente e/o destinatario e/o proprietario delle merci se diversi dal Mandante).

15. Limitazione di responsabilità

Lo Spedizioniere non è responsabile dell’esecuzione del trasporto ma esclusivamente dell’esecuzione del mandato ricevuto, nonché delle eventuali obbligazioni accessorie.

15.1. La responsabilità dello Spedizioniere-Vettore, quando prevista ed a lui imputabile, in relazione a qualsivoglia danno e richiesta di risarcimento nascente dalle operazioni di spedizione e/o trasporto affidate, incluse eventuali soste tecniche, non potrà eccedere il limite risarcitorio invocabile dal vettore in base e per effetto della normativa uniforme applicabile a ciascuna singola spedizione o della legge nazionale applicabile al singolo trasporto e/o spedizione, inclusa la legge italiana, ed in ogni caso il limite risarcitorio applicabile ed invocabile dal vettore che effettivamente esegue il trasporto.

Per sosta tecnica si intende la sosta della merce in un’area di stoccaggio, o in un deposito o terminal o in un’altra area di ricovero, per esigenze connesse alla esecuzione o alla prosecuzione del trasporto, o comunque legate alla necessità di custodire la merce nel corso del trasporto o in attesa che si proceda alla consegna al vettore o al destinatario.

15.2. Nell’eventualità che sia impossibile individuare il tratto del trasporto nel quale il danno o la perdita si sono verificati, come anche nell’eventualità che il danno o la perdita si verifichino in una fase di stoccaggio e/o di deposito non configurabile come sosta tecnica (incluso pertanto il deposito a titolo gratuito o di cortesia) eseguito dallo Spedizioniere avvalendosi di proprie strutture o da suoi ausiliari, o ancora per l’eventualità che il depositario o l’ausiliario nella fase del deposito e/o della movimentazione non possano invocare limiti risarcitori, troverà applicazione il limite di cui all’art 1696 cod. civ.

15.3. E’ in ogni caso escluso, e tanto si prevede anche in deroga degli artt. 1223 e segg. c.c., qualsivoglia risarcimento dovuto dallo Spedizioniere per danni indiretti (quali, con indicazione che ha natura puramente esemplificativa e non è in alcun modo esaustiva: mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell’esecuzione del trasporto, danno emergente / lucro cessante o da mancata esecuzione del trasporto).

In particolare, per spedizioni di campioni e di beni o merci che il Mandante o il Mittente abbiano espressamente indicato come destinate a fiere, esposizioni, eventi e simili, il risarcimento massimo (in caso di ritardo e se dovuto) è limitato all’importo del nolo pattuito.

In ogni caso alcun danno per mancata o ritardata esposizione a Fiere di qualsiasi tipo sarà dovuto da parte dello Spedizioniere

16. Legge applicabile

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali, resta inteso che troverà applicazione la legge italiana ed in particolare gli art. 1737 ss. del Codice Civile.

17. Condizioni generali di trasporto. Applicabilità

Nell’ipotesi in cui venga concordato tra le parti che F.lli Colò assuma l’impegno di effettuare il trasporto della merce con mezzi propri od altrui, in piena autonomia e sotto la sua esclusiva responsabilità, si applicheranno le seguenti condizioni generali di trasporto.

18. Forma convenzionale

Il contratto di trasporto dovrà essere stipulato per iscritto. Nel caso di tariffe legate a tender le eventuali discrepanze di volumi e categorie merceologiche saranno oggetto di rinegoziazione tariffaria.

19. Responsabilità di F.lli Colò per perdita o avaria delle merci trasportate o per ritardi

La responsabilità di F.lli Colò sarà disciplinata esclusivamente dalle previsioni che seguono, esclusa ogni altra pattuizione. Il transit-time è quello notificato dal vettore che eseguirà il trasporto ed è meramente indicativo e non vincolante, essendo soggetto alle variabili di ogni singolo viaggio nonché alle condizioni generali di polizza praticate dal vettore stesso. F.lli Colò conseguentemente non assume alcuna responsabilità ad alcun titolo nel caso che il transit -time effettivo ecceda quello indicativamente previsto.

20. Trasporto terrestre

20.1. Trasporto nazionale. Limite di responsabilità

Ove il trasporto debba essere eseguito via terra nell’ambito del territorio nazionale, la responsabilità di F.lli Colò, a qualsivoglia titolo sia esso contrattuale od extracontrattuale, per perdite od avarie alle merci trasportate sarà convenzionalmente disciplinata dall’art. 1696 c.c. così come modificato dal Decreto Legislativo 21.11.2005 n. 286, e dunque limitata ad 1 € (un Euro) per ogni chilogrammo di merce perduta od avariata; il limite di responsabilità di cui all’art 1696 c.c. sarà applicato anche in caso di ritardo nella consegna a destino delle merci affidateci, e solo in relazione ai danni che vengano debitamente e compiutamente provati, e che siano conseguenza – diretta e prevedibile – del ritardo.

20.2. Trasporto internazionale. Limite di responsabilità

Nell’ipotesi di trasporto di merci su strada in cui il luogo di ricevimento della merce e quello contrattualmente previsto per la riconsegna siano situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della Convenzione di Ginevra del 1956 (CMR), la responsabilità di F.lli Colò sarà disciplinata dalla suddetta convenzione. La responsabilità di F.lli Colò per perdita od avaria alle merci trasportate – sia essa a titolo contrattuale che extracontrattuale – non potrà eccedere la somma di DSP 8,33 per ogni Kg. di merce perduta od avariata. In caso di ritardata consegna, laddove sia possibile dimostrare di aver subito una perdita, la responsabilità di F.lli Colò è limitata al rimborso del costo corrisposto per il trasporto relativamente alla spedizione od a quella parte di spedizione giunta in ritardo giusta quanto stabilito dall’art 23.5 della Convenzione CMR.

21. Trasporto aereo

21.1. Trasporto nazionale. Limite di responsabilità.

Ove il trasporto aereo debba essere eseguito nell’ambito del territorio nazionale, e comunque nel caso in cui non trovi applicazione la Convenzione di Varsavia, la responsabilità di F.lli Colò sarà disciplinata dal Codice della Navigazione e non potrà comunque eccedere la somma di DSP 22/ Kg. lordo di merce perduta o danneggiata.

21.2. Trasporto internazionale. Limite di responsabilità.

Nell’ipotesi di trasporto aereo internazionale, la responsabilità di F.lli Colò sarà disciplinata dalla Convenzione di Varsavia del 1929 o alla Convenzione di Montreal (1999), a seconda della normativa obbligatoriamente applicabile. La responsabilità di F.lli Colò – sia essa a titolo contrattuale che extracontrattuale – per perdita od avaria alle merci trasportate non potrà pertanto eccedere la somma di DSP 22 per ogni Kg. di merce perduta od avariata.

22. Trasporto marittimo

22.1. Trasporto nazionale. Limite di responsabilità.

Ove il trasporto marittimo debba essere eseguito nell’ambito del territorio nazionale, la responsabilità di F.lli Colò sarà disciplinata dal Codice della Navigazione. II risarcimento dovuto, a qualsivoglia titolo, sia esso contrattuale od extracontrattuale, da F.lli Colò per perdite od avarie alle merci trasportate non potrà eccedere la somma di Euro 100 per ciascun collo.

22.2. Trasporto internazionale. Limite di responsabilità.

Nell’ipotesi di trasporto marittimo internazionale, la responsabilità di F.lli Colò sarà disciplinata dalla Convenzione di Bruxelles del 1924. La responsabilità di F.lli Colò – sia essa a titolo contrattuale che extracontrattuale – per perdita od avaria alle merci trasportate non potrà eccedere la somma di DSP 666,67 per ogni collo od unità perduta o danneggiata ovvero 2 DSP per ogni Kg. di merce perduta od avariata con applicazione del limite più elevato.

23. Trasporto ferroviario

23.1. Trasporto Nazionale. Limite di responsabilità.

Ove il trasporto ferroviario debba essere eseguito nell’ambito del territorio nazionale, la responsabilità di F.lli Colò sarà disciplinata dalle previsioni del D.P.R. 10 aprile 1961 n. 98 e successive modificazioni. Nessun risarcimento dovuto da F.lli Colò, a qualsivoglia titolo, sia esso contrattuale od extracontrattuale, potrà eccedere la somma di Euro 7,5 per ogni Kg. di peso netto danneggiato o mancante.

23.2. Trasporto Internazionale. Limite di responsabilità.

Nell’ipotesi di trasporto ferroviario internazionale, la responsabilità di F.lli Colò sarà disciplinata dalla Convenzione di Berna del 1980. La responsabilità di F.lli Colò – sia essa a titolo contrattuale che extracontrattuale – per perdita od avaria alle merci trasportate non potrà eccedere la somma 17 DSP per ogni Kg. di merce perduta od avariata.

24. Trasporto multimodale o misto

Nell’ipotesi in cui il trasporto sia eseguito utilizzando mezzi di trasporto diversi, la responsabilità di F.lli Colò sarà disciplinata dalle condizioni della Fiata, Multi – modal Transport Bill of Lading.

24.1. La responsabilità di F.lli Colò – sia essa a titolo contrattuale che extracontrattuale – per perdita od avaria alle merci trasportate non potrà eccedere la somma di DSP 666,67 per ogni collo od unità perduta o danneggiata ovvero 2 DSP per ogni Kg. lordo di merce perduta od avariata con applicazione del limite più elevato. Nel caso in cui il Mittente dichiari la natura e il valore della merce prima che questa sia stata presa in consegna dalla Società e quest’ultima abbia espressamente accettato la predetta dichiarazione e la rata del nolo ad valorem sia stata pagata e il valore sia riportato nel documento di trasporto, detto valore rappresenterà il limite massimo  di responsabilità di F.lli Colò.

24.2. Nel caso in cui un container, un pallet o un simile mezzo di trasporto siano stati caricati con più di un collo o più di una unità di carico, i colli o le altre unità di carico espressamente dichiarati nel documento di trasporto saranno considerati come singolarmente caricati in tali mezzi di trasporto. Tranne che per detta esclusione, i mezzi di trasporto saranno considerati come un singolo collo o una singola unità di carico.

24.3. Qualora il trasporto multimodale non comprenda tratte marittime o fluviali, la responsabilità di F.lli Colò non potrà eccedere la somma di 8,33 DSP per Kg. di merce perduta o danneggiata.

24.4. Nel caso in cui la perdita o il danneggiamento della merce siano avvenute in una tratta del trasporto multimodale per la quale sia stato stipulato un contratto di trasporto che prevede l’applicazione di Convenzioni o leggi nazionali con diversi limiti di responsabilità, la responsabilità di F.lli Colò sarà disciplinata dalle condizioni di dette Convenzioni o leggi nazionali.

24.5. Le limitazioni sopra riportate si applicheranno a tutti i reclami avanzati contro F.lli Colò siano essi di natura contrattuale o extracontrattuale.

25. Decadenza

Eventuali contestazioni, richieste, pretese e/o rivendicazioni che il Mandante intendesse proporre nei confronti di F.lli Colò in ordine all’adempimento del contratto e/o alla sua esecuzione anche per quanto attiene a perdite, avarie e/o ritardi, dovranno essere portate a conoscenza di F.lli Colò a mezzo di lettera raccomandata R.R. entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data dell’evento. Il decorso del predetto termine senza che la comunicazione di cui sopra sia stata inoltrata nelle modalità sopra precisate, comporterà la decadenza da qualsiasi diritto al reclamo, anche se esso non fosse ancora prescritto.

26. Non rinunzia

Il mancato esercizio, come pure la rinunzia da parte di F.lli Colò a far valere uno qualsiasi dei diritti a questa spettanti sulla base delle presenti condizioni generali, non osteranno all’esercizio successivo di tali diritti o di altri diritti da parte di F.lli Colò, per la stessa o per una successiva o minacciata violazione.

27. Giurisdizione e competenza

Le parti espressamente convengono che ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra loro in merito alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione italiana ed alla competenza del Tribunale di Livorno, Sezione distaccata di Livorno.

28. Informativa privacy

In base all’Art. 13 D.LGS 196/03 “Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali” i dati del Cliente sono trattati per la finalità di esecuzione del contratto e di informazione commerciale; il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto del Cliente comporterebbe l’impossibilità di instaurare rapporti commerciali con F.lli Colò; l’indirizzo di posta elettronica del Cliente (qualora indicato) verrà utilizzato per l’invio di informazioni commerciali relative ai nostri prodotti e/o Servizi; i dati del Cliente saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, potranno essere comunicati alle società del Gruppo F.lli Colò, in Italia e all’estero e non saranno oggetto di diffusione. Potranno venire a conoscenza dei dati del Cliente i responsabili del trattamento (interni ed esterni indicati di seguito) e le categorie di incaricati del trattamento. Il Cliente potrà rivolgersi (anche telefonicamente al n. +39 0586- 883085) presso il titolare del trattamento per verificare i dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.LGS 196/03. In particolare il Cliente potrà opporsi in ogni momento, sempre attraverso il Servizio Privacy, al trattamento delle proprie coordinate di posta elettronica a fini di vendita diretta o di marketing. Si informa che il titolare del trattamento dei dati è: F.LLI COLÒ Spa, indirizzo Piazza Attias 21/C, 57125 Livorno (LI), Italia.

Responsabile del Trattamento: Luca Colò, domiciliato per la carica presso la sede del titolare.

 

Si approvano specificamente per iscritto ai sensi degli artt. 1341, 1342 C.c. le seguenti clausole:

  1. Limiti di assunzione degli incarichi
  2. Obbligazioni e responsabilità di F.lli Colò
  3. Assicurazione
  4. Validità dei prezzi e delle condizioni
  5. Merci Pericolose
  6. Obbligazioni e responsabilità del Mandante
  7. Operazioni Doganali
  8. Deposito
  9. Rinuncia al Mandato
  10. Termini di Pagamento
  11. Impossibilità di esecuzione del mandato di spedizione
  12. Diritto di Ritenzione
  13. Limitazione di responsabilità
  14. Responsabilità di F.lli Colò per perdita o avaria alle merci trasportate o per ritardi
  15. Trasporto terrestre
  16. Trasporto aereo
  17. Trasporto marittimo
  18. Trasporto ferroviario
  19. Trasporto multimodale o misto
  20. Decadenza
  21. Giurisdizione e competenza